Art. 13.
(Ricerca sugli embrioni umani).

      1. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e).
      2. Sono, comunque, vietati:

          a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

 

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          b) ogni forma di intervento che, attraverso tecniche di manipolazione, sia diretto ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne le caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche, nei limiti di cui al comma 1;

          c) gli interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini riproduttivi sia a fini di ricerca;

          d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.